mercoledì 12 gennaio 2011

LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO FNSI

Le proposte di modifica allo Statuto e al regolamento Federale che saranno esaminate al Congresso di Bergamo, approvate a larga maggioranza dal Consiglio Nazionale della Fnsi
10/01/2011
Il testo delle proposte di modifiche allo Statuto Federale approvato dal Consiglio Nazionale nella sessione del 15 dicembre e che ai sensi del 2° comma dell’art. 44 dello Statuto sarà sottoposto all’esame del congresso nazionale e il documento approvato sulle modifiche al Regolamento.
Il testo delle proposte di modifiche allo Statuto approvato dal Consiglio Nazionale nella sessione del 15 dicembre e che ai sensi del 2° comma dell’art. 44 dello Statuto sarà sottoposto all’esame del congresso nazionale
PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO FEDERALE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE NELLA SESSIONE DEL 15 DICEMBRE 2010 (CON 52 VOTI A FAVORE E 8 CONTRARI) E SOTTOPOSTE ALL’ESAME DEL CONGRESSO NAZIONALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 44 DELLO STATUTO
Principi del patto federativo
Aggiungere dopo il 3° comma la seguente formulazione:
la Federazione della Stampa riconosce e basa la propria azione e la propria rappresentanza sul principio delle pari opportunità, sancito dalla Costituzione Italiana e in base a questo principio favorisce la partecipazione di genere alla vita dei suoi organismi.
Articolo 1
Modificare come segue il 2° comma:
Fanno parte della FNSI, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6:
il Sindacato Giornalisti Abruzzesi; l'Associazione della Stampa di Basilicata; il Sindacato dei Giornalisti della Calabria; l'Associazione Napoletana della Stampa; l'Associazione della Stampa Emilia-Romagna; l'Associazione della Stampa del Friuli-Venezia Giulia; l'Associazione Stampa Romana; l’Associazione Ligure dei Giornalisti; l'Associazione Lombarda dei Giornalisti; il Sindacato Giornalisti Marchigiani; l'Associazione della Stampa Subalpina; l'Associazione della Stampa di Puglia; l'Associazione Stampa del Molise; l'Associazione Stampa Sarda; l'Associazione Siciliana della Stampa; l'Associazione della Stampa Toscana; il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige; l'Associazione Stampa Umbra; l'Associazione Stampa Valdostana; il Sindacato Giornalisti del Veneto.
Articolo 2
Sostituire al 4° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
Sostituire al 5° c.p.v. le parole “Sono iscritti” con le parole “Devono essere iscritti”
Aggiungere tra il 4° e il 5° c.p.v. il seguente nuovo c.p.v.:
“l’iscrizione alle AA.RR.SS. è, per sua natura, incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete”
Articolo 3

Aggiungere al punto e) la seguente formulazione:

e. favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi della Federazione.

Inserire il seguente nuovo punto f):

f. tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi anche attraverso la commissione per il lavoro autonomo, chiamata ad operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale;

e riclassificare i punti successivi.

Articolo 8

Riscrivere come segue il 4° comma:

Il CN delibera la convocazione del Congresso, che si riunisce ordinariamente ogni tre quattro anni e, in via straordinaria, su iniziativa del CN o su richiesta di almeno tre AA.RR.SS. che complessivamente rappresentino il 30 per cento degli iscritti.

Riscrivere come segue il 5° comma:

Il Congresso ordinario deve essere anticipato di un semestre rispetto alla sua naturale scadenza negli anni in cui viene a scadere il maggiore contratto collettivo di lavoro.

Articolo 9

Modificare come segue il 1° capoverso:

Il congresso nazionale è costituito da 208 delegati. Il numero dei delegati espressi dai giornalisti collaboratori è pari a un quarto. I delegati sono eletti tra gli iscritti alle AA.RR.SS.. Quale espressione del vincolo federativo ciascuna AA.RR.SS. – quando il numero degli iscritti giornalisti professionali e giornalisti collaboratori, separatamente presi, è inferiore a 1000 – ha diritto rispettivamente ad una rappresentanza fissa costituita da 2 delegati giornalisti professionali eletti dai giornalisti professionali e da 1 delegato giornalista collaboratore eletto dai giornalisti collaboratori.

Modificare come segue il 3° c.p.v.:

Il quoziente elettorale si calcola per difetto, separatamente per le due categorie, e si ricava dividendo il numero degli iscritti alle AA.RR.SS. - al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso - per i rimanenti posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti alle AA.RR.SS. che abbiano conseguito almeno un quoziente pieno.

Aggiungere al 5° capoverso la seguente formulazione:

partecipano alla ripartizione dei delegati soltanto le liste che abbiano raggiunto il quoziente sopra indicato.

Articolo 11

Aggiungere il seguente ultimo capoverso:

all’ufficio di presidenza del congresso è attribuita la competenza di dirimere eventuali contenziosi relativi ad ogni attività congressuale. Contro le decisioni, assunte in tale veste, dall’ufficio di presidenza è possibile ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.

Articolo 14
Aggiungere alla fine del 4° c.p.v. il seguente testo:
“partecipano all’assegnazione soltanto le liste che abbiano raggiunto almeno un quoziente pieno”
Articolo 16

Sostituire come segue il 2° comma:

Il CN è costituito, oltre che dal Segretario Generale da 70 giornalisti professionali e da 23 giornalisti collaboratori

Modificare come segue il 3° comma:
Fanno parte del CN:
i giornalisti che hanno la rappresentanza o la responsabilità effettive della rispettiva ARS ai sensi dello Statuto dell'ARS medesima. Ciascuno di essi fa parte del CN fino a quando conserverà l'incarico anzidetto in seno all'ARS e sarà sostituito dal successore;
22 consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai rispettivi delegati al Congresso;
dieci consiglieri, giornalisti professionali, eletti dai delegati professionali di ciascuna delle AA.RR.SS. che abbiano rispettivamente più del 25% degli iscritti alla FNSI;
i rimanenti consiglieri giornalisti professionali sono assegnati alle altre AA.RR.SS. in proporzione al numero dei rispettivi iscritti professionali e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il totale dei professionali iscritti alle AA.RR.SS. per i posti cui provvedere. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti;
un giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti; tutti eletti dalle rispettive delegazioni.
Modificare come segue il 4° comma:

Dopo le parole “in presenza nella delegazione di due o più liste, l’assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti a cui provvedere” aggiungere le seguenti parole: “qualora due o più liste ottengano lo stesso resto o dovessero esprimere un numero di consiglieri superiori ai posti disponibili, il quoziente per l’assegnazione dei consiglieri deve essere calcolato non per difetto bensì a quoziente pieno”

Articolo 30
Integrare come segue l’articolo:
Appartiene alla competenza ordinaria del Collegio nazionale dei probiviri:
dirimere i conflitti tra i Collegi probivirali regionali; nel caso di conflitti di competenza e di giurisdizione tra collegi probivirali regionali relativi a controversie nelle quali siano in causa colleghi iscritti a diverse AA.RR.SS., il Collegio nazionale affida, in prima istanza, ad un terzo collegio regionale la soluzione della vertenza;
riesaminare in grado di appello le decisioni pronunciate dai Collegi probivirali regionali;
su richiesta del giornalista ricorrente o d’ufficio, affidare, ad un Collegio regionale terzo, in prima istanza, la soluzione di una vertenza, per la quale il Collegio regionale territorialmente competente dopo 6 mesi dalla presentazione di un ricorso non abbia preso alcuna decisione;
formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, ancorché non proposte in primo grado.
Il Presidente del Collegio farà al Congresso una relazione illustrativa dell'attività svolta dal Collegio.
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Il documento approvato a conclusione dei lavori del Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito a Roma il 15 dicembre 2010.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA
(ROMA, 15 DICEMBRE 2010)

DELIBERA
Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 15 dicembre 2010, delibera di approvare le seguenti modifiche al Regolamento dello Statuto Federale.

Articolo 2
Modificare come segue il 3° c.p.v.:
Adempimenti e requisiti per l’iscrizione all’elenco giornalisti professionali sono:a. autocertificazione con indicazione del numero di tessera professionale dell’iscrizione all’Ordine, elenco professionisti o registro praticanti; ovvero autocertificazione di essere percipiente di pensione INPGI; ovvero se iscritto nell’elenco dei pubblicisti, autocertificazione di avere in corso un rapporto di lavoro giornalistico ai sensi dei contratti nazionali di categoria sottoscritti dalla Fnsi, ovvero di aver svolto perlomeno negli ultimi due anni - se non temporaneamente disoccupati - e di svolgere tuttora attività giornalistica retribuita quale attività esclusiva o prevalente anche sotto il profilo del reddito, con indicazione del o dei committenti e precisazione dell’attività svolta, e documentazione che il reddito prodotto da tale attività, lordo su base annua, nei periodi di riferimento, non è stato inferiore a quello contrattualmente previsto per il part-time (18 ore) nelle redazioni decentrate, aumentato del 20%. Il termine di due anni è ridotto a un anno - ferme tutte le altre condizioni - per i pubblicisti con contratto di lavoro FNSI a tempo indeterminato. … omissis …

Inserire dopo il punto 5 del 7° c.p.v. la seguente dizione:
L’anzianità di iscrizione è quella di iscrizione all’ARS, indipendentemente dall’elenco di appartenenza.
… omissis …
Eliminare la seguente norma transitoria:

NORMA TRANSITORIA
In via transitoria e fermo restando il diritto dei giornalisti iscritti all’albo professionale nell’elenco dei pubblicisti di attivare le procedure di cui al presente articolo per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionali, alla data di entrata in vigore del Regolamento, le ARS procederanno all’iscrizione d’ufficio nell’elenco dei giornalisti professionali di tutti i giornalisti, già iscritti all’ARS medesima, e inseriti nei precedenti elenchi dei giornalisti professionisti e dei praticanti, nonché all’iscrizione nell’elenco dei giornalisti collaboratori di tutti i giornalisti, già iscritti all’ARS medesima e inseriti nell’elenco dei giornalisti pubblicisti.
L’anzianità di iscrizione è quella di iscrizione all’ARS, indipendentemente dall’elenco di appartenenza.
Il Consiglio Nazionale verificherà la cifra indicata quale tetto di accesso all’elenco dei giornalisti professionali dopo un anno dalla sua entrata in vigore e comunque entro due anni.

Articolo 4
Modificare come segue il 5° c.p.v.:
Fermo restando quanto disposto dal punto 1 del 6° c.p.v. dell’art. 2 e dal 3° c.p.v. del presente articolo, per l’elezione dei delegati al Congresso, possono partecipare al voto ed essere eletti i giornalisti in regola con il versamento dei contributi dovuti all’ARS per l’anno in cui si svolge la votazione.
Il versamento delle quote dovute alla FNSI - ai sensi dell’art. 39 dello Statuto - deve essere effettuato dalle AA.RR.SS. prima dell’insediamento della Commissione per la verifica dei poteri.

Articolo 7
Inserire dopo l’ultimo c.p.v.:
“Su decisione del Consiglio Nazionale l’elezione dei delegati può avvenire mediante sistema elettronico”.

Articolo 26
Modificare come segue il 3° c.p.v.:Possono essere chiesti dal ricorrente anche accertamenti preliminari o istruttori, sollecitando in merito il potere discrezionale del Collegio.

Articolo 34
Modificare come segue:Le decisioni del Collegio relative ai punti a) e b) dell’art. 30 dello Statuto e ogni altra in sede consultiva sono adottate allo stato degli atti e salvi i diritti delle parti.
Qualora, in applicazione del punto a) dell’art. 30, il Collegio abbia affidato ad un Collegio terzo regionale la soluzione di una vertenza, quest’ultimo è tenuto a procedere entro 3 mesi dalla ricezione del ricorso, trascorsi i quali, senza esito, il Collegio nazionale potrà procedere alla revoca e all’affidamento della soluzione della vertenza ad un differente Collegio regionale.
Le decisioni del Collegio relative al punto b) dell’art. 30 dello Statuto, sono immediatamente esecutive e saranno applicate dagli organi associativi competenti per territorio o eventualmente dagli organi federali. Le stesse dovranno essere rese pubbliche nella loro interezza attraverso gli organi di informazione delle associazioni interessate.
Qualora non sia stata data immediata esecutività, il Collegio nazionale è tenuto ad aprire d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell’organo associativo inadempiente.

(Approvata con 53 voti favorevoli, 7 voti contrari, 1 astenuto)

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